Spr, dopo la relazione di ricognizione va impostato il programma dei controlli

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per vigilare, con un’opportuna periodicità, l’andamento della gestione dei servizi affidati ed erogati.

Decorso il termine di fine anno scorso per la redazione e inoltro all’Anac della relazione di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, secondo l’articolo 30 del Dlgs 201/2022, l’articolo 28 richiede che gli enti locali e gli altri enti competenti esercitino la vigilanza sulla gestione.

Vigilanza che deve essere effettuata sulla base di un apposito programma di controlli – di natura infrannuale -finalizzato innanzitutto alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenuto conto:

  • della tipologia delle attività in cui il servizio si articola;
  • dell’estensione territoriale di riferimento;
  • della tipologia di utenza a cui i servizi sono destinati.

Ogni tipologia di controllo di tipo aziendale presuppone che alla base ci sia una programmazione dei risultati a cui l’attività conseguente debba tendere, in termini quantitativi e qualitativi.
Per i servizi affidati, sicuramente il contratto di servizio – anche ante riforma Tuspl – offrirà sicuramente gli elementi di base su cui incentrare il programma dei controlli, tenendo – tuttavia – presente che i contratti di servizio stipulati a partire dal 31.12.2022 – data di entrata in vigore del Tuspl – conterranno clausole molto più puntuali anche sul tema dei controlli da parte dell’ente affidante.

Infatti, ai sensi dell’articolo 24, sono estremamente determinanti le clausole relative, tra l’altro:

  • agli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi;
  • al raggiungimento e al mantenimento dell’equilibrio economico;
  • gli specifici strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento egli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità, quest’ultimi necessariamente da predeterminare ai fini del loro monitoraggio (obiettivi target);
  • gli obblighi di rendicontazione e di informazione a favore dell’ente affidante con riferimento a tutte le tipologie di obiettivi identificabili: efficacia, efficienza, ai risultati economici e gestionali, al raggiungimento dei livelli minimi qualitativi e quantitativi.

Anche l’articolo 25 del Tuspl impone al gestore di dare adeguata pubblicità del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati secondo modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e documenti.

Il legislatore del Tuspl, alla luce di quanto sopra, ha disciplinato in maniera chiara e trasparente gli elementi che devono stare alla base di una buona programmazione, gestione e controllo dei Spi a rilevanza economica, nell’interesse del cittadino-utente che deve essere messo al centro di tali attività.

È evidente che, mentre per i nuovi contratti e carte dei servizi redatti in base alle statuizioni del Tusp ciò diventa didascalico e più determinabile, per i contratti ante riforma, gli enti affidanti dovranno porre attenzione nel far scaturire gli elementi – non sempre esplicitati – su cui incentrare tutte le attività di controllo e verifica periodica dei servizi affidati.

Sicuramente la collaborazione degli attuali gestori potrà aiutare a definire in maniera più puntuale gli elementi quali-quantitativi dei servizi da sottoporre al controllo periodico.

Infine, molta attenzione dovrà essere posta all’interno dell’organizzazione degli enti locali affidanti in quanto prima di attivare e ufficializzare il programma dei controlli ex articolo 28 del Tuspl, è bene valutare in che modo procedere con tale attività di vigilanza-controllo.

L’esistenza ovvero la istituzione di un apposito comitato per la programmazione e controllo dei Spi, da regolamentare attraverso un atto generale ovvero un apposito regolamento (articolo 8 del Tuspl), a cui potranno partecipare in maniera flessibile e articolata, i diversi responsabili, il direttore generale, il segretario e anche gli assessori di competenza, potrebbe facilitare l’adozione di una visione circolare aziendale delle diverse attività preventive, concomitanti e successive da svolgere.

Pertanto, prima dell’adozione dello specifico programma dei controlli ex articolo 28 meglio riflettere sulle modalità organizzative interne all’ente prima di procedere in maniera operativa a soddisfare le esigenze imposte dal nuovo Tuspl.

È la tipica logica programmatica che la riforma enfatizza e che gli enti dovranno attuare nell’interesse della collettività e a favore di un pieno sviluppo economico, sociale e culturale a cui il Tuspl mira grazie alle modalità con cui i servizi a rilevanza economica saranno svolte e ancora prima “programmate”; compito, quest’ultimo, tipico dell’ente affidante e non demandabile ai gestori dei servizi che dovranno adempiere secondo tale impostazione programmatica ed essere sottoposti ai controlli periodici di cui sopra.

Agli enti affidanti la programmazione degli effettivi e misurabili obiettivi di efficacia, di efficienza e di qualità a cui i singoli servizi devono tendere e a cui deve necessariamente seguire il Programma dei controlli ex articolo 28 del Tuspl in maniera non improvvisata o sporadica ma, appunto, programmatica sia in termini temporali sia organizzativi interni all’ente stesso, in modo da essere pronti per la prossima Relazione periodica ex articolo 30 del Tuspl in scadenza a fine 2024.

Infatti, se per la relazione appena inviata ha prevalso un atteggiamento un pò improvvisato e non sistematico, quella che verrà potrà contare su elementi già oggetto di verifica infrannuale secondo il suddetto programma che assume – in tal senso – un atto di impostazione metodologica utile sotto i diversi profili sopra evidenziati.

NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 11 Gennaio 2024
Ciro D’Aries

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