Soccorso finanziario alla partecipata in liquidazione solo per motivato pubblico interesse

Tabella dei Contenuti

Va dimostrato che la soluzione adottata, alternativa alla continuità aziendale, condurrà al miglior risultato possibile per la collettività amministrata.

La Corte dei conti non esclude l’ammissibilità del soccorso finanziario in favore di società partecipate in liquidazione, laddove l’operazione venga sostenuta da motivazioni specifiche, concrete, stringenti e puntuali che dimostrino che la soluzione adottata, alternativa alla continuità aziendale, conduca al miglior risultato possibile per la collettività amministrata.

Il caso in esame

Una Provincia ha formulato una richiesta di parere alla Corte dei conti (Sezione di controllo per le Marche, deliberazione n. 45/2024/PAR) in merito alla possibilità dell’ente di esperire specifiche azioni, aventi riflessi ti tipo economico-finanziario, nei confronti della propria società partecipata in stato di liquidazione. In particolare, il caso attiene a una ex società mista, costituita dalla Provincia ai fini dell’attuazione di patti territoriali, poi trasformata in società di capitali che nel 2015 veniva posta in stato di liquidazione, per effetto dell’applicazione del primo piano di razionalizzazione ex articolo 20 del Dlgs 175/2016, e per la quale la Provincia ha richiesto il seguente parere: «La Società, pur rimando ancora oggi in stato di liquidazione, ha continuato a svolgere, senza contratto di servizio, le attività proprie del soggetto responsabile del Patto Territoriale. È possibile per l’Ente, in virtù di tale circostanza, riconoscere un debito fuori bilancio in favore della società per i servizi dalla stessa resi?». Sul tema, appare interessante la pronuncia della Corte che, nel tracciare i solchi relativi al soccorso finanziario delle società partecipate nonché nel richiamare la norma sui debiti fuori bilancio, offre diversi spunti nell’ottica della gestione di criticità diffuse attinenti il complesso rapporto di governance tra l’ente locale e le società partecipate, con particolare attenzione al caso della società posta in liquidazione.

Gli interventi dell’ente locale nei confronti della partecipata in liquidazione

Il quadro normativo che disciplina le società a partecipazione pubblica, e in particolare la natura dei rapporti finanziari sussistenti tra enti pubblici e società partecipate, è particolarmente rigido a partire dall’oramai consolidato orientamento secondo cui non sussiste a carico del socio pubblico alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite né all’assunzione diretta dei debiti di una società partecipata (Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 27 /SEZAUT/2016/FRG) tale per cui, rispetto al passato, si è abbandonata la logica di “salvataggio obbligatorio” degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto.

È sulla base di tale presupposto che trova ratio il divieto si soccorso finanziario di cui all’articolo 14 Dlgs 175/2016, salvo non ricorrano le speciali condizioni indicate al comma 5 dello stesso articolo che presuppongono, per la legittimità degli interventi straordinari da parte dell’ente locale socio, l’esistenza di un piano di risanamento e di riequilibrio della situazione economico-finanziaria della società interessata. Tale divieto opera, a maggior ragione, per le società poste in liquidazione le quali, proprio perché rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale, ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, non possono, per definizione, dato il venir meno della continuità aziendale, prospettare alcuna possibilità di recupero o risanamento (Corte costituzionale, sentenza n. 110/2023).

Sul versante del riconoscimento come debiti fuori bilancio delle risorse da erogare alla partecipata per l’attività svolta nel periodo di liquidazione, senza contratto di servizio, la Corte richiama la fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 194 del Dlgs 267 / 2000, ovvero sia: «l’acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza». Rispetto a tale fattispecie è utile ricordare i precedenti orientamenti della Corte (Corte dei conti Lombardia, deliberazione n. 106/ 2017 /PRNO) che ha stabilito che: «Se l’ente decide, nella propria discrezionalità politica, di accollarsi i debiti della società partecipata in liquidazione, lo stesso deve evidenziare, attraverso congrua motivazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell’operazione da intraprendere, valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria».

L’onere motivazionale relativo all’interesse pubblico

Nell’affrontare lo specifico caso della società partecipata in liquidazione, la Corte, pur ricostruendo il quadro normativo che difficilmente può consentire all’ente pubblico di intraprendere interventi straordinari a sostegno della partecipata, riconosce, tuttavia, che la tale “strada” non è comunque da escludersi e da ritenersi del tutto irrealizzabile.

Di fatto, la stessa Corte dei conti (Corte dei Conti Lazio, deliberazione n. 66/2018/PAR), sottolinea che l’ammissibilità di siffatta evenienza (il soccorso finanziario in favore della società in stato di liquidazione) «appare affidata unicamente alla sussistenza in concreto di un fondamento motivazionale particolarmente solido ed idoneo a dimostrare in modo obiettivo la necessità dell’operazione per il miglior conseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto a quelli della continuità aziendale, nonché la relativa convenienza economica rispetto alla fruizione del beneficio della responsabilità patrimoniale limitata. Si tratta di una dimostrazione che, pur non impossibile, è stata riconosciuta come valida in sede di controllo, ai fini di garantire la legittimità dei disposti finanziamenti di sostegno, in casi del tutto specifici richiamati in molti dei precedenti citati (ad esempio, se trattasi di finanziamenti finalizzati al necessario recupero al patrimonio comunale di beni societari indispensabili per la prosecuzione dell’erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell’Ente per l’adempimento delle obbligazioni della società)».

È rimesso, dunque, all’ente locale l’onere di dimostrare e giustificare in modo puntuale e rigoroso, al di fuori delle fattispecie tipizzate dal Legislatore per cui sussiste il divieto assoluto del cosiddetto soccorso finanziario, la sussistenza di un’utilità che possa ascriversi a un interesse pubblico specifico e concreto. Nel caso in esame, la dimostrazione in modo obiettivo del fatto che l’attività svolta negli anni sia il miglior conseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto a quelli della continuità aziendale, nonché la relativa convenienza economica rispetto alla fruizione del beneficio della responsabilità patrimoniale limitata.

Conclusioni

Nel caso oggetto di analisi, i magistrati contabili evidenziano come le reiterate prestazioni rese negli anni dalla partecipata (pur essendo in liquidazione e priva di contratto di servizio), non bastino, da sole, a dimostrare, utilità e arricchimento per l’ente e quindi a essere riconosciute quale presupposto di un debito fuori bilancio.

Tuttavia, nel suo complesso la deliberazione della Corte rappresenta un importante contributo al tema della gestione della governance e della razionalizzazione delle società partecipate in quanto, pur a fronte di una situazione decisamente compromessa in termini di prospettive, la stessa non si ferma a delineare i limiti normativi dell’azione amministrativa ma, richiamando l’esclusiva responsabilità e autonomia dell’ente locale sulle proprie scelte, non esclude l’ammissibilità di operazioni di sostegno finanziario straordinarie, laddove sostenute da motivazioni specifiche, concrete, stringenti e puntuali e da cui emerga che la soluzione adottata conduce al miglior risultato possibile per la collettività amministrata, escludendo alternative diverse.

NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 3 Giugno 2024
Ciro D’Aries e Alberto Ventura

Altri articoli