Società pubbliche alla prova del secondo piano ordinario di razionalizzazione

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Entro il prossimo 31 dicembre scade l’adozione della delibera di ricognizione delle partecipate pubbliche – dirette e indirette – possedute al 31 dicembre 2018 (articolo 20 del Tusp), con la predisposizione, se del caso, di uno specifico piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. La scadenza rappresenta il secondo appuntamento “ordinario” rispetto alla razionalizzazione straordinaria disciplinata dall’articolo 24 del testo unico del 2017 e la prima revisione ordinaria dello scorso anno.

Le prescrizioni legislative 

La delibera – da trasmettere alla struttura del Mef nonché alla Corte dei conti – deve essere corredata da una relazione tecnica con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei vari aspetti in cui si articola la razionalizzazione adottata dall’ente, nonché una specifica relazione sull’attuazione dei piani precedenti, con l’evidenziazione dei risultati conseguiti. La razionalizzazione è obbligatoria laddove siano ravvisabili, per le diverse partecipate, specifici “indizi” elencati dal comma 2 dell’articolo 20 del Tusp ossia: partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dall’articolo 4 del Tusp; società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (salvo dimostrare la “convenienza” al loro mantenimento con adeguate e approfondite motivazioni); partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500mila euro (valevole fino al 31.12.2018 per poi salire a 1 mln); partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; necessità di contenimento dei costi di funzionamento e di aggregazione di società con attività consentite dall’articolo 4 del Tusp.

I criteri di redazione del piano 

Per questo piano “ordinario”, salvo il caso di attività non ammesse, valgono sostanzialmente i principi di efficacia, efficienza ed economicità che gli enti soci devono perseguire nella gestione delle proprie partecipate, portando, gli enti stessi, a valutare quali modalità intraprendere, tra cui: 

  • un processo di razionalizzazione “economica” valutando su quali leve esercitare la razionalizzazione stessa, come ad esempio: contenimento dei costi, nuove modalità di acquisto di beni e servizi, riorganizzazione della società interessata, eccetera. Il processo deve essere messo in collegamento con i commi 5 e 6 dell’articolo 19 del Tusp che impongono agli enti soci di fissare specifici obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso di funzionamento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
  • fusione;
  • liquidazione;
  • cessione della partecipazione.

È evidente come una partecipazione debba essere continuamente monitorata, non solo da un punto di vista gestionale e di controllo, ma anche in termini di «convenienza complessiva» (Corte dei conti Lombardia, delibera n. 106/2019) tale da renderla idonea e indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente; valutazioni che non possono darsi per acquisite in via permanente, ma, viceversa, da sottoporre a una “rivisitazione” – almeno annuale – in maniera approfondita e ben motivata sotto tutti i profili: istituzionali e di economicità.

Il modello da inviare alla Corte dei conti 

Su richiesta di un ente in merito a quali modelli dovevano essere utilizzati per la revisione ordinaria delle partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente (articolo 20 del Dlgs 175/2016) ossia se i modelli resi disponibili dal Mef (Linee Guida per la Revisione periodica e il Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche) o quelli allegati alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 22/2018, i magistrati contabili della Valle d’Aosta, con la deliberazione n. 6/2019, hanno chiarito che gli enti potevano utilizzare i modelli standard predisposti e approvati dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti e che l’ente avrebbe potuto procedere alla compilazione delle schede, contenute nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, successivamente alla compilazione del modello standard, poiché l’applicativo si configura atto strumentale alla compilazione delle suddette schede. Si presume che i chiarimenti valgano anche per il secondo piano in scadenza al 31.12.2019.

Le sanzioni 

La non osservanza delle suddette misure di comunicazione dei piani ovvero la loro mancata adozione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 5mila euro a un massimo di 500mila, salvo l’ulteriore danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile. Per gli enti soci è sicuramente importante partire da subito nel pianificare il prossimo piano, che non può costituire una mera formalità, anche in considerazione dei diversi rilievi nel frattempo formulati dalle diverse sezioni della Corte dei conti e del Mef sui precedenti piani.
Utile a riguardo sarà il necessario coinvolgimento dei vari soggetti dell’ente tramite il proprio ufficio partecipate che, oramai, non ha più scusanti per «non partire» ma che, invece, dovrebbe ritenersi pienamente a regime e strumentale anche ai fini di tale adempimento.

IlSole24Ore
del 14 Novembre 2019

Ciro D’Aries

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