Fideiussione degli enti locali: i soggetti coinvolti

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QUESITO

In base all’articolo 207, comma 1, del Tuel (Dlgs 267/2000), i Comuni possono prestare fideiussione, tra l’altro, «per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti», mentre il comma 2 prevede che «la garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera e), per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 116, comma 1. In tali casi i Comuni… rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell’entrata in funzione dell’opera».Si chiede di sapere se il termine “aziende” previsto dal comma 1 è da intendere in senso lato (quindi da riferire per estensione anche a società partecipate) o invece in senso tecnicamente specifico (ad esempio, riferito ad aziende speciali interne all’ente) e se è da ritenere valida la fideiussione prevista al comma 2, rilasciata però per l’intero mutuo e tutta la durata.

RISPOSTA

La normativa che regola l’applicazione dell’istituto della fideiussione da parte degli enti locali è contenuta nell’articolo 207 del Tuel, il quale dispone – attesa la riconducibilità della fideiussione a una ipotesi d’indebitamento (Corte dei conti del Veneto, deliberazione 121/2013) – che la stessa può operare solo se riferita a operazioni d’investimento comportanti futuri vantaggi per la collettività, come disposto in modo articolato e chiaro ai commi 1, 2 e 3.Dalla lettura della norma, la quale distingue in modo preciso i soggetti coinvolti nell’operazione, si deve ritenere senza dubbio che la nozione di “aziende dipendenti”, prevista al comma 1, si riferisca meramente a quelle aziende che vivono in un rapporto di stretta dipendenza con l’ente territoriale, quali le Aziende speciali, i Consorzi e le Comunità montane.In merito, invece, alle società partecipate dagli enti locali – salvo le specifiche società individuate al comma 2 (società di capitali patrimoniali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica) – gli orientamenti di massima della Corte dei conti (Corte dei conti sentenza 30/Sezaut/2015/Qmig; Corte dei conti dell’Emilia Romagna, deliberazione 70/2017 Par) fanno ricadere la società partecipata – a controllo pubblico e in-house – nell’ambito applicativo del comma 3 della norma, riferito ai soggetti “terzi”.Pertanto, si deve ritenere applicabile al caso della società partecipata il terzo comma dell’articolo 207, non applicandosi, dunque, la limitazione temporale del secondo esercizio finanziario previsto nella fattispecie del secondo comma.

L’Esperto Risponde – IlSole24Ore 
del 21 dicembre 2020

Ciro D’Aries

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