QUESITO
Con l’articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, è stata attuata la riforma della riscossione dei tributi locali. La riforma ha stabilito che il contribuente sarà tenuto a pagare una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore» pari al 3% con un massimo di 300 euro, qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni da quando è spirato il termine per il ricorso, o del 6% con un massimo di 600 euro, qualora il termine citato non sia rispettato. Inoltre vi è una quota denominata «spese di notifica e delle attività di esecuzione», che saranno definite con decreto del Mef (ministero dell’Economia e delle finanze).Qualora l’ente concessionario sia una Spa, che risulta assoggettata alla disciplina contabile e fiscale delle società per azioni, si chiede:1) qual è il trattamento contabile e fiscale degli introiti previsti sopra (oneri di riscossione e spese di notifica);2) se gli oneri di riscossione (3 o 6 per cento) sono soggetti a Iva al 22% o sono esenti;3) se il debitore è individuabile nel contribuente.
RISPOSTA
Nell’ambito della disciplina della riscossione dei tributi e in relazione ai nuovi “oneri di riscossione”, a carico del soggetto individuabile nel contribuente, come previsti dalla legge 160/2019, l’agenzia delle Entrate (con la risoluzione 56/E/2014) specifica che, qualora l’attività di riscossione venga svolta non direttamente dall’ente locale nell’ambito della sua attività di pubblica autorità, bensì da una società a capitale interamente pubblico (cosiddetta società in house), la previsione di esenzione dell’Iva non trova applicazione; pertanto, gli oneri di riscossione non possono che essere assoggettati a Iva ordinaria al 22 per cento (l’Iva non inciderà, però, sul contribuente, come indicato dal Mef, ma sull’ente creditore).In merito, invece, alle spese di notifica, sulla base del contratto di servizio intercorrente fra la società affidataria del servizio di riscossione e l’ente affidante, potremmo avere le due seguenti situazioni (agenzia delle Entrate – risoluzione 6/E/1998):1) le spese vengono anticipate dalla società – la quale le sostiene a proprio nome – e riaddebitate al lordo di Iva. In tal caso, la fattispecie è riconducibile a un contratto di mandato senza rappresentanza e, pertanto, le spese sono assoggettate a Iva, in base all’articolo 3, comma 3, del Dpr 633/1972;2) le spese sono sostenute in nome e per conto dell’ente affidante. In tal caso la fattispecie è riconducibile a un contratto di mandato con rappresentanza e, pertanto, le spese, in quanto regolarmente documentate, sono escluse dall’Iva, in base all’articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr 633/1972.Per quanto attiene, infine, alla contabilizzazione dei suddetti introiti, gli stessi non possono che essere iscritti nel bilancio della società esercente l’attività di riscossione al Conto economico, alla voce Ricavi – A1 (gli oneri di riscossione) e alla voce Altri ricavi – A5 (il rimborso delle spese di notifica).
L’Esperto Risponde – IlSole24Ore
del 21 dicembre 2020
Ciro D’Aries