Il nuovo decreto di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, Dlgs 201/2022, ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.
La nozione di servizio pubblico è una delle più complesse che la teoria del diritto pubblico e amministrativo abbia cercato di trovare; il servizio pubblico, infatti, si colloca a confine tra il pubblico e il privato, in una sorta zona grigia i cui limiti mutano costantemente nel tempo sia in conseguenza di trasformazioni socio-economiche sia per il riassetto dei compiti della Pa nonché per l’evoluzione tecnico-scientifica o per l’insorgere di nuovi bisogni cui i cittadini ritengono che i pubblici poteri debbano dare soddisfazione.
In via generale, il concetto di servizio pubblico evoca l’idea di un compito di interesse generale da realizzare, al quale si preponga un soggetto pubblico che ne curi – direttamente o attraverso altri soggetti – l’esecuzione.
Con il decreto in esame, è stato abrogato – fra gli altri – l’articolo 112 del Tuel che era un riferimento in materia di disciplina dei servizi pubblici e rimetteva all’autonomia discrezionale dell’ente la valutazione e la decisione di istituire un servizio pubblico destinato, comunque, alla promozione dello sviluppo economico-sociale della collettività. Al riguardo il nuovo decreto dà ampi spazi alla autonomia degli enti (articolo 10 ) e alla promozione della sussidiarietà orizzontale dei cittadini e, comunque, a iniziative varie a sostegno degli utenti (articolo 11), a prescindere dalla istituzione di un servizio pubblico.
Quindi grande autonomia ma grande responsabilità, da parte degli enti, nel verificare e programmare in che modo soddisfare i mutevoli bisogni dei cittadini al fine di promuoverne lo sviluppo economico-sociale, rimuovendo quegli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza tra i cittadini.
L’articolo 14 del Decreto riordino dei Spl, stabilisce che laddove gli enti ritengano che l’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio stesso attraverso una delle seguenti modalità di gestione:
- Gara a favore di terzi;
- Società mista;
- Società in house;
- Gestione in economia ovvero a mezzo di aziende speciali, per servizi diversi da quelli a rete.
Il tutto dovrà essere fortemente motivato anche alla luce dei risultati delle precedenti gestioni, procedendo a una apposita relazione propedeutica all’affidamento e dando conto, altresì, della sussistenza dei requisiti di ordine europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché degli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo al fine di evitare sovracompensazioni, foriere, quest’ultime, di eventuali danni erariali.
La sensazione che possiamo trarre dalla lettura del nuovo decreto sul riordino dei Spl è che la preminenza della visione pubblica sui servizi pubblici possa avere superato la visione dicotomica “semplicistica” di servizio a rilevanza economica e di servizio privo di rilevanza economica, in quanto le finalità che un ente pubblico deve ritrarre è qualcosa di più alto nell’interesse della collettività e che pertanto, leggendo le definizioni di cui all’articolo 2, lettera c), secondo cui i servizi pubblici locali di rilevanza economica riguardano «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale», fa sì che debbano escludersi dal novero del decreto stesso solo quei servizi prettamente di mercato per i quali non è previsto alcun intervento pubblico ovvero quelli che non richiedono interventi economici o comunque di qualche intervento di natura pubblica secondo quanto sopra indicato.
I servizi cosiddetti strumentali – ossia quelli resi nell’interesse diretto dell’amministrazione pubblica– sono comunque fuori dall’area applicativa del decreto riordino.
Pertanto, l’applicazione del nuovo decreto può dirsi di carattere generale, legata alla finalizzazione del servizio e laddove dovesse prevalere l’aspetto economico e di mercato rispetto alla rilevanza sociale del servizio, le modalità di gestione dello stesso devono ricadere nelle modalità dell’affidamento a terzi mediante gara ovvero a mezzo società mista ovvero mediante società in-house, mentre per gli altri – ovvero per quelli dov’è preminente la rilevanza sociale, pur in presenza di trasferimenti pubblici eventuali, la scelta dovrà ricadere sulla modalità attraverso azienda speciale ovvero in economia.
Anche per tutto quanto sopra esaminato, è importante per gli enti avere una visione dei propri servizi, spostando in avanti la possibilità che gli stessi possano essere gestiti al sol fine di garantire lo sviluppo socio-economico e culturale della collettività, mentre la modalità dovrà essere funzionale a tali scopi, fissando a priori i risultati che la gestione – qualunque essa sia – possa assicurare un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento (articolo 1, comma 2).
A seguito dell’entrata in vigore del decreto riordino, si renderà, infine, necessario aggiornare i regolamenti degli enti sui servizi pubblici locali, che gli enti avevano adottato già con l’entrata in vigore delle leggi n. 142 e 241 del 1990, prevedendo una articolazione organizzativa al fine della programmazione, gestione e controllo sugli stessi e, conseguentemente, con una probabile rivisitazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di rafforzare l’assetto di governance dei servizi, comunque gestiti.
Nell’approfondimento delle diverse disposizioni del decreto, ci si rende conto che esso ha introdotto principi straordinari affidando alla capacità degli enti la sua piena applicazione nell’interesse dei cittadini e per questo, occorre che gli enti pubblici si debbano adeguatamente preparare e organizzare, secondo la logica della programmazione che è insita nell’attività amministrativa generale della Pa, evitando ogni improvvisazione.
NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 10 Febbraio 2023
Ciro D’Aries