Anac: per l’affidamento del servizio a un’azienda speciale sono richiesti gli stessi adempimenti dell’in-house

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Va presentata un’offerta tecnico-economica da sottoporre al vaglio della Pa.

Nel caso di affidamento diretto di un servizio pubblico a rilevanza economica, l’azienda speciale dovrà presentare un’offerta tecnico-economica per la gestione del servizio sottoposta al vaglio della Pa osservando le disposizioni del Decreto di Riordino (Dlgs 201/2022). Così l’Anac ha risposto, con il parere in funzione consultativa n. 27/2023, al quesito di un Comune che domandava se anche per l’azienda speciale avrebbe dovuto presentare un’offerta tecnico-economica – nel caso di specie la gestione di farmacie comunali e di servizi sociali – in maniera similare a quanto dettato per la disciplina delle società in-house providing. Sul tema, l’Autority ha ricordato l’inquadramento generale delle aziende speciali in connessione con il dettato normativo vigente, con particolare riguardo al Codice degli Appalti (il Dlgs 50/2016) e il Codice di Riordino dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica (Dlgs 201/2022).

L’inquadramento dell’azienda speciale

L’Anac ha bene ricordato come l’azienda speciale – la cui trattazione normativa è legata al mero articolo 114 del Tuel – si pone quale centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dall’ente locale e con autonomia imprenditoriale che riveste, tuttavia, un ruolo strettamente “strumentale” per l’Amministrazione pubblica che persegue tramite essa i propri fini istituzionali insiti nell’erogazione di un servizio pubblico, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale (Consiglio di Stato, sentenza n. 641/2014). L’azienda speciale, dunque, gode di autonomia (l’articolo 114, comma 1, del Tuel, definisce opportunamente “imprenditoriale”), ma la sua attività è diretta e orientata dall’ente controllante in un rapporto assimilabile a quello che l’ente ha con un proprio organo. É infatti consolidato in giurisprudenza l’orientamento per cui l’azienda speciale, per le caratteristiche, possa essere considerato quale modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso, tale da rendere, per principio, l’azienda speciale un soggetto in house, al pari della società a partecipazione pubblica cosiddetto in-house, inteso come “longa manus” dell’amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l’espletamento di servizi (Consiglio di Stato, sentenza n. 5444/2019). L’affidamento del servizio pubblico a un’azienda speciale configura, pertanto, un cosiddetto affidamento in house.

L’affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica e l’azienda speciale

Partendo dall’inquadramento normativo, diventa di facile comprensione che l’affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica tramite azienda speciale – così come consentito per effetto dell’articolo 14, lettera d) del Dlgs 201/2022 – condivide alcuni aspetti tipicamente riconosciuti nel caso di affidamenti a società in-house providing; tale presupposto è sicuramente rintracciabile dal Codice degli Appalti e, in particolare, all’articolo 192, comma 2 che con riferimento ai servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza – certamente rientrano tra questi i servizi pubblici a rilevanza economica – prevede che le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione della congruità economica dell’offerta presentata dai «soggetti in house».

Riferendosi, la norma, non alle sole società bensì genericamente a quei soggetti che rivestono, per rapporti e caratteristiche organizzative con l’ente pubblico, qualifica di soggetti in-house, ben chiaro è che anche l’affidamento diretto dei servizi in esame a favore di aziende speciali va ricondotto nello schema dell’affidamento in-house (articolo 5 del Dlgs 50/2016). Pertanto, anche in tal caso, sarà onere dell’azienda speciale interessata presentare un’offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico che sarà sottoposta al vaglio dell’Amministrazione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 192, comma 2 del Dlgs 50/2016 e dell’articolo 14, comma 2 del Dlgs 201/2022.

Conclusioni

Le rilevazioni dell’Anac, confermando di fatto l’assimilazione dell’azienda speciale a tutti gli organismi in-house a prescindere dalla loro forma giuridica, dimostrano che anche per l’azienda speciale vale l’obbligo di presentare, in caso di interesse a gestire un Spl, un’offerta tecnico-economica per la gestione del servizio che verrà poi sottoposta al vaglio della Pa che dovrà valutarne la sussistenza di tutti i requisiti normativi e di mercato per l’eventuale affidamento diretto.

NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 15 Giugno 2023
Ciro D’Aries e Alberto Ventura

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