Rifiuti, per le utenze non domestiche uscita dal servizio pubblico anche per singole frazioni

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Con un recente parere l’Antitrust suggerisce al legislatore di consentire alle «Und» il conferimento anche parziale dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e godere di riduzioni della tariffa variabile della Tari.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato “spinge” per un intervento normativo che consenta, in un’ottica pro­ concorrenziale, alle utenze non domestiche (Und) di conferire anche “parzialmente” i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e godere di riduzioni della tariffa variabile della Tari, anche se per l’Antitrust l’interpretazione legislativa è già in tal senso.

Il caso in esame

Con parere AS1912/2023 (di cui al Bollettino n. 36 del 25.09.2023), l’Agcm ha ritenuto gravosa l’interpretazione applicativa effettuata da un’Ato che, con riferimento all’esenzione tariffaria di cui al comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 (esenzione della componente variabile della Tari per le utenze non domestiche che avviano a recupero i rifiuti al di fuori del servizio pubblico) la vincolava alla necessità di conferimento per la totalità dei rifiuti differenziati prodotti.

La facoltà delle “Udn” di conferire a privati

L’introduzione della Legge 5 agosto 2022, n.118 ha avuto il merito di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell’innovazione in funzione della tutela dell’ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini. In tale ottica la Legge ha modificato il comma 10 dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale (Tua), inerente alla tariffa per la gestione della Tari, intervenendo a favore delle utenze non domestiche, che producono i rifiuti urbani (la cui definizione è stata modificata con il D.lgs. n. 116/2020), cui viene data facoltà di conferire i predetti rifiuti anche al di fuori del servizio pubblico rivolgendosi agli operatori privati presenti sul mercato, con conseguente esenzione dal pagamento della quota variabile della Tari. Scelta, quella dell’utente, che deve mantenersi per un periodo non inferiore a due anni.

L’esenzione anche in caso di conferimento di singole frazioni Rispetto al caso in esame, ed in particolare alla limitazione dell’agevolazione al solo caso di esclusivo conferimento della totalità dei rifiuti prodotti, l’Antitrust ritiene che la suddetta interpretazione non si “sposi” con le reali finalità previste dal Legislatore bensì vada a limitare la concorrenza a danno dell’utente finale.

L’intento della modifica del D.lgs. n. 116/2020 è infatti da ricercare nell’obiettivo, oltre che regolare con più certezza le tipologie di rifiuti prodotti, di ampliare lo spettro delle operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della Tari che non si basi esclusivamente sul “riciclo”, tenendo altresì conto del concetto di più ampio di “recupero”. Se così non fosse, «tutte le volte in cui nel territorio in cui operano le Und non fossero attivi soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all’urbano prodotto, esse sarebbero, di fatto, costrette ad aderire al servizio pubblico, pur in presenza di operatori privati potenzialmente più efficienti per il trattamento di singole tipologie di rifiuto, assicurando, per contro, al gestore del servizio di igiene urbana un’ingiustificata estensione della propria privativa, a prescindere dalla qualità e dal costo del servizio offerto».
Dello stesso avviso l’ARERA che ha espressamente previsto la possibilità per le UND di conferire “in tutto o in parte” i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (cfr. Deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022).

Conclusioni

Secondo l’Autority, dunque, in un’ottica pro-concorrenziale e a vantaggio dell’utenza, il legislatore dovrebbe porre forte attenzione nel garantire adeguati incentivi alle stesse Und, ad esempio in forma di minore o maggiore detassazione a seconda della forma di recupero prescelta, a prescindere dalla quantità di rifiuti conferiti agli operatori privati (i.e. la totalità dei rifiuti simili agli urbani prodotti dalle Und o solo una parte). Questo il possibile intervento di aggiornamento del TUA già segnalato dall’Autority nel Parere AS1893 di cui al Bollettino n. 26 del 10.07.2023.

NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 29 Settembre 2023
Ciro D’Aries e Alberto Ventura

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