Ricognizione dei servizi pubblici locali, enti alle prese con la rilevanza e il modello di relazione ipotizzabile

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Se la scadenza rimane confermata, entro fine anno l’adempimento riguarderà Comuni o loro forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché Città metropolitane, Province e altri enti competenti.

Se la scadenza rimane confermata, entro fine anno i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, dovranno effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.
Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato in modo analitico:

  • il concreto andamento dal punto di vista economico;
  • la qualità del servizio;
  • il rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;
  • la misura del ricorso all’affidamento a società inhouse;
  • gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Per la Relazione occorrerà tenere in debita considerazione quanto eventualmente – nel frattempo – sarà emanato dalle Autorità competenti o dal ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8 e 9 del Tusp.

Primo aspetto da risolvere, tuttavia, sarà distinguere i servizi pubblici locali a rilevanza economica da quelli privi di tale rilevanza.

È importante a tal fine procedere con un elenco dei Spi, distinguendo quelli gestiti in economia da quelli esternalizzati: i primi – a rilevanza o meno -restano fuori dalla normativa e dai relativi obblighi, in quanto “non affidati” ma gestiti direttamente, anche se sarebbe opportuno in merito agli stessi procedere con un’analisi approfondita degli elementi economici, di efficacia e di qualità secondo le finalità proprie del Tusp.

Per i servizi esternalizzati occorre procedere con la “bollinatura” della rilevanza o meno, anche se molto probabilmente – in quanto già esternalizzati – la loro rilevanza potrebbe già sussistere.
In breve, ai fini della rilevanza o meno di un Spi occorrerà guardare agli elementi tecnici del servizio, alle relative modalità di gestione e all’appetibilità di mercato laddove il servizio stesso dovesse essere messo a gara; e ciò per tutti i servizi a prescindere dalla copertura totale o parziale dei relativi costi attraverso le tariffe imposte (si pensi a tal fine agli eventuali servizi sociali, culturali ovvero extra-scolastici).

Secondo aspetto da considerare è la disponibilità di indicatori di efficacia, efficienza e di qualità disponibili per ogni Spl a rilevanza economica.

Dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati emanati alcuni indicatori di qualità per soli cinque servizi (Impianti Sportivi, Parcheggi, Illuminazione Votiva, Servizi Cimiteriali e Trasporto Scolastico ), che appaiono, tuttavia, puramente indicativi e lasciano agli enti l’opportunità e la necessità di sviluppo di altri indicatori.
In ogni caso, dal contratto di servizio, dai report infrannuali e dai bilanci di esercizio del concessionario dei servizi, potrebbero comunque essere elaborati indicatori significativi; a tal fine è opportuno sollecitare i concessionari a fornire a tale titolo i dati necessari, soprattutto nei confronti degli organismi partecipati dagli enti locali concedenti.

Terzo aspetto da affrontare sarà il modello della relazione della ricognizione da presentare – secondo eventuali ulteriori modalità che verranno definite -entro fine anno. Non si sa se verrà proposto un format specifico.

Tuttavia, anche per tale aspetto, meglio far prevalere un approccio pratico: partire dall’elenco dei Spl a rilevanza economica, fare un’ampia panoramica per ciascun servizio riportando in modo analitico – meglio se per il 2023 e per l’anno precedente – le condizioni contrattuali – con l’indicazione del rispetto o meno delle principali condizioni – gli oneri o proventi a carico o a favore dell’ente concedente, gli indicatori di efficacia, efficienza e di qualità nel frattempo elaborati in qualche maniera, note finali sulle condizioni di “congruità” del servizio, compreso le considerazioni sul mantenimento o meno degli affidamenti inhouse alla luce delle analisi sopra riportate. Anche considerazioni prospettiche non dispiacerebbero.

Al di là di tale adempimento, è chiaro che bisognerà impostare un gruppo di lavoro interno all’ente locale per poter organizzare il tutto: una sorta di comitato per i Spi che possa impostare il lavoro sia per la relazione annuale – da far approvare all’organo competente individuabile nella giunta – sia per il programma dei controlli sui Spi richiesto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Tusp.

La presenza di un buon sistema dei controlli interni all’ente potrebbe facilitare il tutto; in mancanza meglio partire quanto prima secondo una logica di programmazione delle attività da svolgere che possa valere anche per il futuro, al di là del mero adempimento.

NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 18 Ottobre 2023
Ciro D’Aries

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