Partecipate, un solo amministratore e nessun dipendente non sono per forza condizioni di inefficienza

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Valida la scelta dell’ente di non razionalizzazione laddove comporterebbe oneri maggiori rispetto a un’esternalizzazione

Il conseguimento di un fatturato medio inferiore al milione di euro oppure una situazione di assenza di dipendenti non costituiscono per forza una condizione di inefficienza dell’organismo societario. Con riguardo ai controlli operati dalla Corte dei conti (Sezione Valle d’Aosta, deliberazione n. 23/ 2023) sui presupposti seguiti da un Comune in sede di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 20 del Testo unico), la Corte si è soffermata a valutare, in particolare, le motivazioni fornite dall’amministrazione circa il mantenimento di due partecipazioni societarie, le quali ricadevano, rispettivamente, nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere b) e d) dell’articolo 20 del Tusp, ovvero sia il caso di società prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e il caso di una società con fatturato inferiore a 1 milione nel triennio precedente. L’analisi emergente dal controllo della Corte mette in luce un importante fondamento, molto spesso non considerato nelle due fattispecie considerate, che pone l’Amministrazione nel dover valutare caso per caso, come anche per altre condizioni, l’eventuale necessità di dismissione della partecipata a fronte della possibilità di mantenimento o di altre opportunità riflettenti l’obiettivo di risparmio della spesa pubblica e di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione pubblica.

L’iter valutativo della condizione di razionalizzazione

Il presupposto voluto dal Legislatore con l’individuazione delle condizioni da cui devono emergere delle approfondite analisi da parte dell’ente circa la convenienza e la sostenibilità del modello di gestione societaria in luogo di altri, non è altro che quello di contrastare l’eventuale adozione di soluzioni gestionali non convenienti per la collettività di riferimento, senza dover, invece, per forza intervenire su realtà consolidate che, all’esito di monitoraggi periodici, si confermino come le scelte più efficienti ed efficaci per fornire servizi nel contesto di riferimento. A partire da questi presupposti, la Corte valdostana ritiene che la scelta operata dall’ente sulla società partecipata deve tener in considerazione tutti gli aspetti che contraddistinguono: la stessa, il servizio affidato, il contesto territoriale di riferimento nonché il confronto con gli altri modelli e con le condizioni di mercato allo scopo di appurare, quindi caso per caso, quale sia lo soluzione di razionalizzazione anche eventualmente di mantenimento – più idonea da attivare.

Questo anche con riguardo al caso specifico di cui al comma 2, lettere b) ed) dell’articolo 20 del Tusp, la cui sussistenza potrebbe essere dipesa da fattori esogeni, caratterizzanti il servizio, o da strategie della società partecipata idonee, comunque, ad assicurare l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la qualità del servizio affidato ed erogato alla collettività. Si pensi, ad esempio alle seguenti eventualità da valutare:

  • fatturato sotto la soglia del milione, la cui condizione è dovuta da particolari condizioni del contesto geografico, territoriale o socio-demografico ovvero dalla natura dei servizi affidati, tali da impedire di raggiungere, di fatto, il valore soglia previsto dalla norma;
  • l’assenza di dipendenti potrebbe rappresentare, comunque, nel rispetto delle condizioni sopra citate, una scelta strategica della partecipata, funzionale a disporre di una struttura di costi più flessibile senza compromettere l’operatività garantita ad esempio dal ricorso a service esterni.

Conclusioni

La Sezione, in conformità a quanto già rilevato da altre Sezioni, ritiene, purchè idoneamente motivata, valida la scelta dell’ente di non operare interventi di razionalizzazione laddove, pur a fronte della criticità di cui all’articolo 20, comma 2, del Tusp (nessun dipendente e un unico amministratore), comporterebbe oneri maggiori rispetto a un’esternalizzazione, in ragione delle peculiarità che dovranno essere messe in evidenza.

In conclusione, l’analisi di ricognizione delle partecipate, anche vista dei più ampi controlli periodici previsti dal Dlgs 201/ 2022, deve contribuire a garantire, in base alle diverse situazioni riscontrate, l’individuazione delle soluzioni più ragionevoli circa il mantenimento o la dismissione delle partecipate, al di là dell’aspetto meramente letterale della norma.

NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 20 Luglio 2023
Ciro D’Aries e Alberto Ventura

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