La vigilanza e i Controlli sui Servizi Pubblici Locali (S.P.L.) a Rilevanza Economica.

Tabella dei Contenuti

Le Novità apportate dalla Legge 190/2025 (DDL Concorrenza 2025) in modifica al  D.lgs. n. 201/2022

Approfondimento

Con l’obiettivo di responsabilizzare gli Enti locali, nonché di rafforzare la vigilanza e i controlli attinenti la situazione gestionale dei servizi pubblici locali, la Legge 190/2025 ha introdotto novità significative impattanti sulle responsabilità degli Enti in termini sia di programmazione strategica dei servizi affidati che di trasparenza nell’adozione degli Atti. 

Premesse

Con la fine dell’anno 2025, tra le novità più importanti in materia di Servizi Pubblici Locali si registrano, certamente, quelle apportate dalla Legge 190/2025 (c.d. Decreto Concorrenza 2025) con cui il Legislatore italiano ha voluto cercare di rendere più responsabili gli Enti locali nell’ambito delle attività attinenti la programmazione, la vigilanza ed il controllo dei servizi pubblici locali; aspetti richiamati e disciplinati con il D.lgs. n. 201/2022.

In particolare, il DDL Concorrenza 2025 ha apportato le seguenti modifiche al TUSPL:

    1. Art. 30, commi 1-bis, 1-ter, 1-quarter: valutazioni ed Indirizzi dell’Ente locale nel caso in cui dalla ricognizione periodica emergano situazioni critiche e negative in relazione all’andamento ed alla modalità di gestione del servizio pubblico affidato;
    2. Art. 31-bis: profili di sanzioni in caso in cui l’Ente locale non rispetti gli obblighi di trasparenza fissati da ANAC per la pubblicazione degli Atti attinenti la ricognizione periodica ex art. 30 D.lgs. n. 201/2022.

Tali nuovi aspetti sono entrati in vigore a partire dal 3 gennaio 2026.

Gli Obblighi di programmazione ed indirizzo in caso di ricognizione negativa

L’elemento di novità cruciale del DDL Concorrenza 2025, con riguardo la gestione dei S.P.L., lo si deve attribuire certamente all’obbligo di cui al comma 1-bis dell’art. 30 D.lgs. n. 201/2022, che impone all’Ente locale a dover attentamente valutare – in un’ottica strategica e di miglioramento – le risultanze delle ricognizioni stesse, facendo attenzione, in particolare, ai casi in cui la ricognizione dia esito negativo. In tal caso l’Ente sarà chiamato ad analizzare le cause di eventuali risultati gestionali insoddisfacenti procedendo come di seguito esposto:

    1. Nel caso in cui l’esito della ricognizione evidenzi criticità imputabili all’operato del Gestore, l’Ente è tenuto ad adottare un Atto di indirizzo che impone al Gestore stesso di predisporre – entro un periodo di mesi 3 – un Piano di Azioni Correttive con cronoprogramma per il miglioramento del servizio, l’efficientamento dei costi e la copertura delle perdite;
    2. L’Atto di Indirizzo e il Piano devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e pubblicati nella sezione «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL» del portale telematico. Si prevede, inoltre, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) svolga un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predisponga annualmente una relazione al Governo e alle Camere.

Alla luce del notevole numero di pareri espressi da ANAC e dall’AGCM negli ultimi due anni – in cui si è messa in luce l’assenza di controlli da parte degli Enti, non sempre in grado di verificare concretamente l’andamento dei servizi con idonei indicatori di efficienza, efficacia e qualità, emerge dalla novella legislativa che:

    1. Gli Enti sono chiamati, al fine di addivenire ad una piena valutazione circa l’andamento gestionale del servizio affidato, a dover attentamente programmare il servizio valutando, anche d’intesa con il Gestore secondo ns. avviso, gli appositi indicatori con cui monitorare l’andamento del servizio e porre tempestivamente le opportune azioni correttive che consentano di raggiungere gli obiettivi inizialmente stabiliti;
    2. Gli indicatori – quelli di efficienza, di efficacia e di qualità del servizioassumono una valenza fondamentale della ricognizione, anche quale parametro limite per valutare il c.d. grado di “insoddisfazione” del servizio, di cui al nuovo comma 1-ter dell’art. 30 D.lgs. n. 201/2022;
    3. Non viene più lasciato spazio al caso e/o a situazioni di inerzia né da parte dell’Ente locale né da parte del Gestore; se in passato la ricognizione non obbligava l’Ente a procedere con appositi Atti di Indirizzo, salvo che per gli affidamenti in-house per i quali viene richiesta la motivazione rafforzata sul mantenimento del servizio quale Appendice del Piano di Razionalizzazione ex art. 20 D.lgs. 175/2016, ora, invece, l’Ente non può più rimanere “immobile” qualora rilevi – e da qui la responsabilità della vigilanza e dei controlli – situazioni critiche e negative nella gestione dei servizi affidati, in house e non, dovute per colpa del Gestore;
    4. In tale ultimo caso, l’Ente locale deve attivarsi – con adeguato Atto di Indirizzo – a far sì che il Gestore predisponga un Piano diretto a ripristinare, ma anche diretto a migliorare, l’economicità e la qualità del servizio, correggendo le criticità rilevate. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione di tale Piano, si applica l’articolo 27, comma 3, del d.lgs. n. 201 del 2022, il quale fa salvo il potere dell’ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal Contratto di Servizio.
  1.  

I criteri per ritenere insoddisfacente il Servizio pubblico affidato

L’andamento gestionale del servizio pubblico locale si considera insoddisfacente, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 30 D.lgs. n. 201/2022, quando:

    1. il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
    2. i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
    3. almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 201/2022.

Trasparenza dei S.p.l.: L’obbligo di pubblicazione della ricognizione periodica

Con l’art. 31-bis, a dispetto del passato, viene introdotto uno specifico obbligo di trasparenza ed adempimento della ricognizione in capo all’Ente locale. Sono, di fatto, previste sanzioni amministrative da € 5.000 fino a € 500.000 nei casi di:

    1. mancata adozione della Relazione annuale sulla situazione gestionale;
    2. mancata pubblicazione sul sito istituzionale della Relazione;
    3. mancata adozione dell’Atto di Indirizzo in caso di gestione insoddisfacente dei servizi.

Infine, in caso di incompletezza della Relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione dell’andamento concreto del Servizio, si prevede che l’ANAC richieda le necessarie integrazioni, ponendo un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, decorso il quale si applica la sanzione di cui sopra.

Conclusioni

Pare evidente, dunque, che la ricognizione dei S.P.L. si appresti ad essere – ma era evidente già dalla sua introduzione – non un mero adempimento formale, bensì un appuntamento importantissimo e strategico con cui l’Ente è in grado di dimostrare o meno le proprie capacità di programmazione e di regolazione dei servizi affidati, il tutto nell’ottica di garantire risultati sempre migliori a vantaggio della Collettività servita nonché di rispetto del principio di risparmio della spesa pubblica (c.d. “spending review”).

In conclusione, in considerazione dell’impatto che le novità appena introdotte avranno sulla governance dei servizi, la differenza tra un documento redatto per adempiere e un processo realmente utile all’Ente si gioca sulla capacità di tradurre gli obblighi in strumenti, quali:

    • Programma dei controlli aggiornato ed effettivo;
    • Indicatori misurabili di Efficienza, Efficacia e Qualità;
    • Flussi informativi specifici e regolamentati;
    • Reportistica idonea periodica.

Le novità introdotte richiedono, quindi, agli Enti di attrezzarsi per tempo, non solo per ridurre i rischi di incompletezza e contestazioni, ma soprattutto per strutturare un modello di vigilanza e trasparenza stabile, replicabile sui diversi servizi e sostenibile nel carico di lavoro interno, in un’ottica di capacità organizzativa e gestionale, anche attraverso un apposito Comitato interno che coniughi aspetti politici e gestionali.

In questo contesto, la D’Aries & Partners S.r.l. supporta Comuni, Enti pubblici, società partecipate e gestori di servizi pubblici locali nell’adeguamento al D.lgs. n. 201/2022 e alle novità introdotte dalla Legge 190/2025, con un approccio operativo orientato a rendere la ricognizione periodica uno strumento di governo del servizio (e non un mero adempimento). In particolare, offriamo:

    • formazione e corsi personalizzati sui Servizi Pubblici Locali e sugli obblighi di ricognizione/trasparenza;
    • affiancamento tecnico per la predisposizione della relazione sulla situazione gestionale, della documentazione di pubblicazione “Trasparenza SPL” e dei flussi informativi verso ANAC;
    • supporto alla costruzione/aggiornamento del Programma dei controlli (art. 28 D.lgs. 201/2022), con definizione di indicatori di efficienza, efficacia e qualità per singolo servizio e relativa reportistica periodica;
    • assistenza nella predisposizione degli atti di indirizzo e nella strutturazione dei piani di azioni correttive (cronoprogramma, monitoraggio, presidi contrattuali), nonché nella revisione degli strumenti di regolazione (contratti di servizio, standard, penali, livelli minimi e sistemi di misurazione);
    • potenziamento dell’assetto organizzativo interno dell’Ente per il presidio dei controlli sui SPL e dei controlli interni, anche tramite revisione di regolamenti, procedure e modelli di governance.

Per informazioni e per valutare un percorso di supporto calibrato sul portafoglio servizi dell’Ente/gestore contattateci al numero +39 02 36516658, o scriveteci all’indirizzo info@dariesepartners.it.

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